Art. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449).

      1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Rapporti con le regioni)- 1. Ciascuna regione, sentita l'UNIRE, definisce annualmente un programma di interventi nel settore ippico finalizzato alla formazione e alla qualificazione professionale degli addetti al settore, alla realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi, alla promozione dell'attività ippica, in particolare quella di carattere agonistico, e alla lotta al lavoro irregolare, nonché per il sostegno alle razze equine autoctone, a quelle asinine e alle manifestazioni riguardanti tali razze.
      2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destina annualmente al finanziamento dei programmi di cui al comma i risorse reperite anche da quota parte dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche.
      3. Le regioni realizzano i programmi finanziati ai sensi del comma 2 avvalendosi dell'UNIRE»;

          b) all'articolo 4:

              1) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

                  «c-bis) la commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività ippiche»;

 

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              2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

                  «5-bis. La commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività ippiche predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili ai fini di doping nelle attività sportive. La commissione, composta da cinque esperti in materia, è nominata dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e dura in carica tre anni.

                  5-ter. Il controllo veterinario sulle attività agonistiche equestri è svolto da laboratori accreditati sulla base di specifici criteri emanati dal Ministero della salute e convenzionati con l'UNIRE. Gli oneri non possono superare i limiti fissati dal Ministero della salute. I laboratori sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità secondo le modalità definite dal Ministro della salute con proprio decreto»;

          c) all'articolo 6:

              1) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I membri delle tre consulte durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta».